IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e aggiornamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, concernente l'ordinamento delle scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali, di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', riguardante la istituzione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 20 settembre 1989; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come di seguito indicato. Nell'art. 973, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali, e' aggiunta la scuola per assistenti sociali. Dopo l'art. 1094 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali. Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali Art. 1095. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Universita' degli studi di Milano. La scuola ha per fine la formazione degli assistenti sociali, idonei a operare in favore di persone singole, di gruppi e di comunita', per prevenire e risolvere situazioni di bisogno. La scuola rilascia il diploma di assistente sociale. Art. 1096. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciacun anno di corso, per un totale di novanta studenti. Art. 1097. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facolta' di scienze politiche e di medicina e chirurgia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 1098. - Le discipline obbligatorie da impartire nella scuola sono le seguenti: 1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola: principi e fondamenti del servizio sociale (annuale); metodi e tecniche del servizio sociale I; metodi e tecniche del servizio sociale II; metodi e tecniche del servizio sociale III; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi speciali II; ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio); politica dei servizi sociali (annuale). Totale esami del gruppo: otto. 2) Discipline di base: diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale); diritto pubblico, con particolare riguardo alla organizzazione della pubblica amministrazione (annuale); politica e legislazione sociale (annuale); politica e sociologia della devianza (annuale); istituzioni di sociologia (annuale); medicina sociale e igiene (annuale); psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio). Totale esami del gruppo: sette. Totale esami discipline obbligatorie: quindici. Art. 1099. - Le materie di insegnamento sono cosi' ripartite negli anni di corso: 1 Anno: principi e fondamenti del servizio sociale; metodi e tecniche del servizio sociale I; diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia; diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione; medicina sociale e igiene; psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno). 2 Anno: metodi e tecniche del servizio sociale II; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno); istituzioni di sociologia; ricerca applicata al servizo sociale (primo anno); politica e legislazione sociale. 3 Anno: metodi e tecniche del servizio sociale III; ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno); programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; politica dei servizi sociali; psicologia e sociologia della devianza. Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non sono mutuabili. Le discipline opzionali sono le seguenti: 1) antropologia culturale; 2) sociologia della famiglia; 3) statistica sociale; 4) diritto penale; 5) diritto penitenziario; 6) economia politica; 7) igiene mentale e psichiatria; 8) psicologia dei gruppi e delle istituzioni; 9) psicologia sociale; 10) storia delle istituzioni politiche. La scuola attivera' almeno quattro discipline opzionali e lo studente ne dovra' scegliere almeno tre. Le propedeuticita' sono le seguenti: non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di "politica e legislazione sociale" se non si sono superati gli esami di "diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia" e di "diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione"; non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e sociologia della devianza" se non si sono superati gli esami di "psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia" e di "istituzioni di sociologia"; non si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di "principi e fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio sociale I". Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche, quando tali attivita' siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola. Art. 2000. - Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti eventualmente convenzionati. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio e' obbligatoria per almeno due terzi dell'orario previsto ed avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 2001. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, addi' 6 febbraio 1990 Il rettore: MANTEGAZZA